argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte d’Appello di Napoli, con Sentenza del 13 dicembre 2018, ha affermato che la clausola di pattuizione degli interessi di un contratto di conto corrente bancario con convenzione di scoperto è nulla per indeterminabilità dell’oggetto, nel caso in cui venga effettuato un rinvio generico agli usi di piazza o al tasso interbancario. Inoltre, la Corte d’Appello di Napoli ha sottolineato che, se il contratto è stato stipulato anteriormente alla legge 154/1992, si applicano – se non vi è un accordo tra le parti – gli interessi legali ex art. 1284 c.c. Tale decisione risulta in contrasto con quanto stabilito recentemente dalla Corte di Cassazione.