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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 30 settembre 2020, depositata in data 15 gennaio 2021, n. 639, ha affrontato il tema della prededucibilità del credito del professionista per l’assistenza e la consulenza svolta nella presentazione della domanda di concordato preventivo, fornendo un’interpretazione restrittiva dell’art. 111, co. 2, l.f. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che sono considerati prededucibili nel successivo fallimento i crediti sorti in funzione di una procedura di concordato preventivo solo nel caso in cui quest’ultima sia stata effettivamente aperta ai sensi dell’art. 163 l.f.: la mera presentazione della domanda di concordato, successivamente dichiarata inammissibile o rinunciata, non consente, pertanto, il riconoscimento, nel fallimento “consecutivo”, del credito del professionista, ancorché il fallimento sia stato dichiarato sulla base della medesima situazione di insolvenza rappresentata nella domanda di concordato.