argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Appello di Milano, con Sentenza del 17 novembre 2020, ha stabilito che nel concordato preventivo non trova applicazione l’art. 46 l.f., che esclude dai beni ricompresi nel fallimento i beni costituiti in fondi patrimoniali. Il mancato richiamo all’art. 46 l.f. da parte della disciplina concordataria è da rinvenirsi nei diversi effetti delle due procedure: mentre nel fallimento il debitore viene spossessato del suo patrimonio – e per tale ragione il legislatore ha voluto escludere da tale sorte i beni strettamente personali del fallito –, nel caso del concordato preventivo, configurandosi come un accordo tra l’imprenditore in stato di crisi e i suoi creditori, non si verifica lo spossamento del debitore. In conclusione, i beni costituiti in fondi patrimoniali sono ricompresi nel patrimonio posto a garanzia del soddisfacimento dei creditori sulla base del piano concordatario, patrimonio che il proponente il concordato è tenuto a preservare ai sensi dell’art. 161, co. 7, l.f., per evitarne il depauperamento e la dispersione.