argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Appello di Venezia, con Decreto del 22 luglio 2020, depositato in data 22 agosto 2020, n. 2188, è intervenuta in tema di obbligo di disclosure nell’ambito della procedura di concordato preventivo. In particolare, è stato affermato che l’obbligo di disclosure in capo al debitore è di portata tale da richiedere che l’informativa in ordine all’amministrazione della società e ai fatti, potenzialmente illeciti, commessi dagli amministratori sia chiara e completa, essendo preclusa al debitore la facoltà di selezionare solo determinati fatti da inserire nel flusso informativo relativo alle cause del dissesto e alla condotta dell’organo gestorio. Inoltre, in caso di concordato con continuità aziendale, affinché l’informativa non sia decettiva, nella relazione di attestazione in ordine alla funzionalità della prosecuzione dell’attività d’impresa al miglior soddisfacimento dei creditori, dovranno essere vagliate e poste a confronto tutte le alternative praticabili, avendo riguardo al caso concreto.