<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

11/02/2021 - Ammissione in via privilegiata delle banche: non sufficiente scrivere la destinazione del denaro per realizzare un mutuo convenzionale

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 settembre 2020, depositata il 25 gennaio 2021, n. 1517, ha censurato la pratica utilizzata da un istituto bancario che, al fine di ripianare con un accredito di somma lo scoperto di conto corrente bancario di una società, poi dichiarata fallita, qualificava l’operazione come mutuo ipotecario, indicandone fittiziamente la destinazione ad investimenti immobiliari. La banca, infatti, con tale pratica, tentava di essere ammessa al passivo in via privilegiata, mascherando un debito chirografario in uno privilegiato; ma, come statuito dalla Suprema Corte, non è sufficiente la mera indicazione che il denaro verrà utilizzato per una determinata attività immobiliare per realizzare un mutuo di scopo convenzionale.