argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 1° dicembre 2020, depositata il 28 gennaio 2021, n. 2061, resa a Sezioni Unite, ha dovuto chiarire come la L. n. 124/2017 non sia retroattiva e, allorquando intervenga il fallimento dell’utilizzatore di un bene in leasing dopo la risoluzione del contratto e la risoluzione sia intervenuta prima dell’entrata in vigore della L. n. 124/2017, resta ferma la distinzione fra leasing di godimento e leasing traslativo e, per quest’ultima fattispecie, trova applicazione l’art. 1526 c.c. e non la disciplina di cui all’art. 72-quater l.f. Il concedente, quindi, deve insinuarsi al passivo e, ai fini della valutazione da parte del giudice delegato dell’equità della clausola risolutiva posta a fondamento della richiesta di risarcimento del danno, il creditore deve documentare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene o, in mancanza, allegare una stima del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito dell’istanza.