<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

11/02/2021 - Art. 216, comma 1 e 2, l.f.: differenze riguardanti l’elemento soggettivo

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 5 novembre 2020, depositata in data 21 gennaio 2021, n. 2483, in tema di bancarotta fraudolenta documentale (ex art. 216, co. 1 e 2, l.f.), ha precisato che l’occultamento delle scritture contabili, ossia la fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità del curatore fallimentare, anche per mezzo della loro omessa tenuta, richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori; mentre la fraudolenta tenuta delle scritture contabili è integrata con il dolo generico, presupponendo un accertamento condotto sui libri contabili rinvenuti ed esaminati dal curatore fallimentare, dal quale emerge una tenuta della contabilità nella consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori. Nel primo caso, si parla di bancarotta fraudolenta documentale specifica, sorretta dal dolo specifico e, nel secondo caso, di bancarotta fraudolenta documentale generica.