argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza dell’8 luglio 2020, depositata in data 2 ottobre 2020, n. 21179, ha stabilito che la parziale remissione del debito, per effetto dell’omologazione del concordato, non libera i coobbligati del debitore. Gli effetti esdebitativi del concordato, pertanto, non si estendono anche ai coobbligati del debitore, né ai suoi fideiussori e agli obbligati in via di regresso, nei confronti dei quali i creditori conservano i propri diritti impregiudicati.