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Il Decreto legge 183/2020 (cd. “Decreto Milleproroghe”), tra le varie misure introdotte, ha previsto all’art.13 co. 14 quanto segue: «All’articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 giugno 2021”». Infatti in data 30 aprile 2020 è entrato in vigore l’art. 54 ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. “Cura Italia”), convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In seguito al perdurare della pandemia il cd. “Decreto Ristori” (Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020) aveva introdotto una ulteriore variazione, ossia aveva prorogato la sospensione della procedura esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, fino al 31 dicembre 2020 ed aveva disposto anche l’inefficacia di «ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all’art. 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» (ossia in data 25 dicembre 2020, Legge n. 176 del 18 dicembre 2020, pubblicata in G.U. del 24 Dicembre 2020, n. 319). Di conseguenza il cd. “Decreto Milleproroghe” pare abbia soltanto prorogato la sospensione delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore fino al 30 giugno 2021, senza più colpire anche le attività di avvio delle azioni esecutive immobiliari consistenti nella notifica del pignoramento, iscrizione a ruolo e trascrizione. Infatti il Tribunale di Perugia, quello di Castrovillari ed anche quello di Torino, relativamente alle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore, hanno disposto la sospensione delle stesse sino al 30 giugno 2021, dando indicazioni ai Professionisti delegati di non procedere alla rifissazione delle vendite sino al 30 giugno 2021, salvo ulteriori proroghe. Questa terza sospensione, che di fatto ha bloccato le procedure esecutive immobiliari per oltre un anno, sta infliggendo notevoli conseguenze economiche al ceto creditorio, già in precedenza in difficoltà per il recupero del credito per la crisi immobiliare, e si spera quindi di non dover assistere ad una ulteriore proroga.