<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

11/02/2021 - Efficacia immediata del decreto di trasferimento sulla cancellazione dei gravami

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: vendita forzata - decreto di trasferimento - art. 586 c.p.c.

La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 dicembre 2020, n. 28387, resa a Sezioni Unite, ha formulato il seguente principio di diritto: «Nel procedimento di espropriazione e vendita forzata immobiliare (sia individuale che concorsuale) il decreto di trasferimento del bene, recante l’ordine di cancellazione dei gravami sul medesimo (tra cui i pignoramenti e le ipoteche), determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e quindi la contestuale estinzione dei medesimi vincoli, dei quali il Conservatore dei registri immobiliari (oggi Ufficio provinciale del territorio - Servizio di pubblicità immobiliare, istituito presso l’Agenzia delle Entrate) è tenuto ad eseguire la cancellazione immediatamente, in ogni caso indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell’art. 617 cpc». La vicenda trae origine da una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., promossa dal debitore, in cui sosteneva la irregolare condotta del Conservatore che non avrebbe verificato la notifica del provvedimento di trasferimento all’esecutata, al fine del decorso del termine per l’impugnazione nell’ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare. Tutte le opposizioni ex art. 617 c.p.c. proposte dalla esecutata contro la procedente curatela del Fallimento, per illegittimità del provvedimento di aggiudicazione impugnato con ricorso ex art. 591 ter c.p.c., nonché contro anche l’aggiudicatario, Agenzia del Territorio, per illegittimità del decreto di trasferimento, sono state respinte. Con Ordinanza del 10 febbraio 2020, n. 3096, la prima Sezione civile della Suprema Corte ha posto la questione se il decreto ex art. 586 c.p.c. che trasferisce all’acquirente il diritto espropriato ed ordina la cancellazione abbia effetti immediati o subordinati al decorso del termine per l’opposizione. La Suprema Corte ha quindi rimesso la decisione alle Sezioni Unite avendo rinvenuto due diversi orientamenti giurisprudenziali in materia. In particolare la prima interpretazione si basa sull’art. 2878 c.c. e sostiene che l’effetto estintivo debba essere immediato, mentre la seconda si basa sull’art. 2884 c.c. ed al contrario sostiene che la cancellazione sia eseguibile solo quanto il decreto sia definitivo, non più impugnabile. Le Sezioni Unite hanno aderito alla prima interpretazione, disponendo che, in difetto di una disposizione che autorizzi a differire l’esecuzione dell’ordine incondizionato di cancellazione impartito con il decreto di trasferimento, sia il giudice dell’esecuzione che il Conservatore devono limitarsi ad applicare la legge ed in particolare quest’ultimo deve eseguire immediatamente ed incondizionatamente l’ordine, che – sotto la propria responsabilità – il giudice ha emesso.