<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

11/02/2021 - Ogni questione relativa alla validità ed efficacia dell’aggiudicazione e della vendita forzata deve essere fatta valere mediante l’opposizione agli atti esecutivi

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 20 ottobre 2020, n. 22854, nell’ambito di un procedimento di espropriazione immobiliare, ha confermato il principio, di portata generale, che ogni questione relativa alla validità ed efficacia dell’aggiudicazione e della vendita forzata deve essere fatta valere, tanto dalle parti della procedura quanto dall’aggiudicatario, nell’ambito del processo stesso e attraverso i rimedi impugnatori ad esso connaturali (e quindi principalmente mediante l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.). Tale principio trova applicazione anche nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte riguardante il caso di discrepanza tra la superficie reale dell’immobile venduto e quella indicata nella relazione di stima posta a base della vendita coattiva, senza che tale ipotesi possa essere assimilata a quella dell’evizione, anche solo parziale, la quale consente all’acquirente della cosa espropriata di ripetere il prezzo da ciascun creditore. Pertanto tale orientamento, conforme a precedenti principi (Cass. n. 7708/2014, Cass. n. 12242/2016), non ritiene ammissibile una autonoma azione di ripetizione (in tutto o in parte) del prezzo di aggiudicazione nei confronti dei creditori che hanno partecipato al riparto, ovvero del debitore al quale sia stato attribuito l’eventuale residuo, al di fuori del processo esecutivo, se non in via eccezionale, previa dimostrazione da parte di chi la proponga, che l’esperimento dei rimedi endoesecutivi non gli era in alcun modo possibile prima della definitiva chiusura della procura esecutiva (ossia alla definitiva approvazione del progetto di riparto).