Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

11/02/2021 - I rapporti tra le tipologie di confisca (diverse da quelle di cui al D.Lgs. 159/2011) e le procedure esecutive civili sono regolati dal principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 10 dicembre 2020, n. 28242, ha confermato che la confisca penale prevale sulla espropriazione forzata civile solo nei casi regolati direttamente dal Codice Antimafia (D.Lgs. n.159/2011) o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l’art. 104 bis disp.att. c.p.p). In tal caso i terzi di buona fede, titolari di diritti reali, possono tutelare le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale. Si applica invece il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri per regolare i rapporti tra tutte le altre tipologie di confisca e le procedure esecutive civili. Di conseguenza se la trascrizione della misura penale è successiva al pignoramento immobiliare (o comunque all’ipoteca) il bene immobile sarà validamente trasferito al terzo aggiudicatario.