argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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Il D.Lgs. n. 183/2020 ha previsto disposizioni relative all’operatività degli intermediari bancari, finanziari e delle imprese di assicurazione del Regno Unito, giacché gli stessi – a causa dell’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea – a partire dal 1° gennaio 2021 hanno la facoltà di prestare servizi bancari e finanziari in Italia solamente nel caso in cui abbiano ottenuto una nuova autorizzazione. Il decreto permette agli intermediari finanziari con sede legale nel Regno Unito, di continuare a operare nel territorio italiano limitatamente alla gestione di rapporti esistenti fino ad un massimo di 6 mesi successivi alla scadenza del periodo di transizione, ovvero il 31 dicembre 2020. Tuttavia, a tali soggetti è consentito operare solamente nel caso in cui abbiano presentato – entro il 31 dicembre 2020 – e ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento delle attività come intermediari di Paesi terzi o per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l’attività. Nel caso in cui gli intermediari non abbiamo ottenuto l’autorizzazione devono cessare le attività svolte in Italia entro e non oltre tre mesi dal diniego.