argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Sentenza depositata in data 25 gennaio 2021, n. 1517, è intervenuta in materia di mutuo di scopo, formulando il principio di diritto secondo il quale l’enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perseguimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del mutuo di scopo convenzionale. La Suprema Corte ha infatti chiarito che, al fine dell’inveramento di tale mutuo, occorre che lo svolgimento dell’attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto rispondenti a uno specifico e diretto interesse del mutuante, che vincoli l’utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione.