argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta del 22 febbraio 2021, n. 123, ha fornito le indicazioni in merito al trattamento fiscale dei servizi sostitutivi delle somministrazioni di vitto, cd. “buoni pasto”, in favore dei lavoratori dipendenti che svolgono l’attività lavorativa in modalità di lavoro agile, ritenendo che i buoni pasto ai lavoratori agili non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’articolo 51, co. 2, lett. c), t.u.i.r. In particolare, l’Agenzia ha rilevato che il buono pasto può essere corrisposto da parte del datore di lavoro in favore dei dipendenti assunti, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché qualora l’articolazione dell’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo; tale previsione, in effetti, tiene conto della circostanza che la realtà lavorativa è sempre più caratterizzata da forme di lavoro flessibili. L’Agenzia ha ritenuto che per tali prestazioni sostitutive del servizio di mensa trovi applicazione il regime di parziale imponibilità prevista dalla lett. c) del co. 2 dell’articolo 51 del t.u.i.r, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro e dalle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.