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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Circolare dell’8 febbraio 2021, n. 1, ha fornito i chiarimenti in ordine al campo di applicazione della disciplina del lavoro intermittente anche in ragione di alcune recenti pronunce giurisprudenziali in materia. In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n. 29423 del 13 novembre 2019 ha evidenziato che l’art. 34, co. 1, del D. Lgs. n. 276/2003 si limita a demandare alla contrattazione collettiva la individuazione delle “esigenze” per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue, senza riconoscere esplicitamente alle parti sociali alcun potere di interdizione in ordine alla possibilità di utilizzo di tale tipologia contrattuale. Ne consegue dunque la necessità di conformarsi alla pronuncia della Suprema Corte, nel senso di non tener conto, nell’ambito dell’attività di vigilanza, di eventuali clausole sociali che si limitino a “vietare” il ricorso al lavoro intermittente.