argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte d’Appello di Milano, con Sentenza del 27 dicembre 2018, n. 5788, è intervenuta in materia di contratto derivati, precisando che il mark to market costituisce elemento diverso dall’oggetto, giacché rappresenta il valore di sostituzione del derivato in un determinato momento. In particolare, l’oggetto di un contratto di Interest Rate Swap è lo scambio di differenziali calcolati su un capitale nozionale di riferimento. Conseguentemente, la mancata indicazione del valore del mark to market al momento della stipula non comporta l’indeterminatezza dell’oggetto.