argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’8 gennaio 2021, n.389, ha affermato che risponde del reato ex art. 10 quater del D.Lgs. n.74/2000 non solo chi omette di versare imposte dirette o l’Iva utilizzando indebitamente in compensazione crediti concernenti altre imposte o crediti di natura previdenziale, ma anche chi si avvalga di analogo artificio per evitare di corrispondere tali ultime imposte ovvero contributi dovuti a enti di previdenza. In altre parole la compensazione di cui al reato de quo ricomprende sia quella c.d. verticale – riguardante crediti e debiti per tributi di natura omogenea - sia quella c.d. orizzontale – concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa, anche non afferenti alle imposte dirette o all’Iva.