argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 30615/2020, ha puntualizzato la fattispecie di cui all’art. 11 del D.Lgs. 74/2000 che disciplina la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. In primis si ricorda che, con la normativa in esame, il legislatore penale abbia inteso presidiare le varie fasi dell’obbligazione tributaria, dalla nascita alla riscossione. In particolare la fattispecie di cui all’art. 11 co. 1 attiene alla necessità di preservare la riscossione del credito erariale da attività volte a depauperare in modo fraudolento la garanzia costituita dal patrimonio del debitore. Non è richiesto che l’azione abbia effettivamente compromesso l’esecuzione esattoriale, essendo sufficiente che sia idonea a renderla inefficace: viene introdotta la condotta di “alienazione simulata” che costituisce modalità alternativa al compimento di atti fraudolenti su propri o altrui beni. La fraudolenza deve qualificare l’atto sul piano oggettivo senza che sia necessario considerare fatti o comportamenti ad esso estrinseci per escluderne la natura. I due piani devono rimanere distinti se si vuole evitare che il disvalore dell’azione si tramuti in disvalore della volontà e, soprattutto, se si vuole evitare l’allargamento della fattispecie a condotte non tipiche.