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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 27 gennaio 2021, n. 3228, ha stabilito che è imputabile del reato di omesso versamento di Iva ex art. 10 ter D.Lgs. n.74/2000 chi lasci la carica di amministratore pochissimi giorni prima della scadenza fiscale senza avere in precedenza compiuto alcuna azione utile per mettere il suo successore nella condizione di onorare il debito verso l’Erario, così dimostrando di aver preordinato la condotta rispetto all’omissione del versamento. La Suprema Corte ha quindi ribadito il principio di diritto secondo cui: «risponde del reato di omessa versamento di Iva, chi, avendo presentato la dichiarazione annuale e pur non essendo poi formalmente tenuto, anche per fatti sopravvenuti, al pagamento dell’imposta nel termine previsto dall’art. 10 ter D.Lgs. n.74/2000, abbia inequivocabilmente preordinato la condotta rispetto all’omissione del versamento (ad esempio, dismettendo artatamente la carica di amministratore della persona giuridica soggetto Iva) ovvero abbia fornito un contributo causale, materiale o morale, da valutarsi a norma dell’art. 110 cod. pen., all’omissione operata da parte della persona obbligata, al momento della scadenza, al versamento dell’imposta dichiarata» (così già Cass. n.53158/2014).