argomento: News del mese - Diritto Tributario
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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta all’interpello n. 41 del 13 gennaio 2021, ha chiarito alcuni aspetti riguardanti la deducibilità fiscale del fondo rischi, costituito da accantonamenti non dedotti, utilizzato parzialmente nell’anno. Nell’interpello, la società Alfa (che successivamente veniva incorporata da Beta) aveva rilevato in bilancio, a fronte di un contenzioso in essere relativo ad una indennità di occupazione, un fondo rischi fiscalmente indeducibile (ex art. 107 co. 4 t.u.i.r.), apportando variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi in relazione agli accantonamenti effettuati. La società incorporante Beta, a definizione tombale del contenzioso, aveva sottoscritto un accordo transattivo per la restituzione dell’indennità. L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello sopra citato ha chiarito che: - la quota del fondo che viene utilizzata per la restituzione della somma sulla base dell’accordo transattivo concorre alla formazione del reddito imponibile mediante una variazione in diminuzione ai sensi dell’art. 109 co. 4 lett. a) t.u.i.r.; - la quota del fondo che viene stralciata non costituisce sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’art. 88 co. 1 t.u.i.r. e in linea con il principio generale di divieto di doppia imposizione sancito dall’art. 163 t.u.i.r.