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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 18 gennaio 2021, n. 1768, ha ritenuto errata la conclusione della Corte di Appello, riportata nella sentenza oggetto di ricorso, secondo la quale la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. non può trovare applicazione con riguardo ai reati il cui grado di offensività che dà luogo a sanzione penale è già stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di punibilità. La Cassazione afferma infatti che la Corte territoriale «confonde il piano della tipicità con quello della tenuità dell’offesa, che può riscontrarsi in tutti i reati, anche quelli per i quali, come quello in esame [ex art. 10 ter d.lgs. 74/2000], il legislatore ha previsto soglie di punibilità». Annullando la sentenza di merito sul punto e rinviandola alla Corte d’Appello per un nuovo esame della questione, la Terza Sezione richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite del 2016, intervenute in merito al reato di guida in stato di ebbrezza, estensibile al delitto in esame in ragione dell’omogenea conformazione delle fattispecie incriminatrici incentrata sul superamento di una soglia predeterminata dal legislatore: «la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis c.p., in quanto configurabile – in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla norma – ad ogni fattispecie criminosa, è configurabile anche in relazione a fattispecie […] che contemplano una soglia di punibilità, non essendo, in astratto, incompatibile, con il giudizio di particolare tenuità, la presenza di tali soglie all’interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo».