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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 20 gennaio 2021, n. 2254, ha ribadito nuovamente l’assunto secondo il quale il reato di cui all’art. 10 ter d.lgs. 74/2000 è integrato dalla scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti, non rilevando la circostanza che la società attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per fronteggiare debiti ritenuti più urgenti, elemento questo che rientra nel normale rischio di impresa e che non può certamente comportare l’inadempimento dell’obbligazione fiscale contratta con l’Erario. Si osserva, infatti, che non viene richiesto, ai fini della sussistenza del reato, il fine di evasione: il dolo è integrato dalla consapevolezza dell’illiceità della condotta omissiva posta in essere, non richiedendosi un atteggiamento anti-doveroso di volontario contrasto con il precetto violato. Né vale ad escludere il dolo la circostanza che l’omissione del versamento Iva sia dipesa dal mancato incasso per l’inadempimento contrattuale dei propri clienti giacché l’obbligo del predetto versamento prescinde dall’effettiva riscossione delle relative somme e il mancato adempimento del debitore è riconducibile all’ordinario rischio di impresa, evitabile anche tramite il ricorso alle procedure di storno dei ricavi dei corrispettivi non riscossi. Infine, la Corte ricorda che nemmeno è esclusa la colpevolezza del contribuente in ragione della crisi di liquidità esistente alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo e, nel caso in cui l’omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell’Iva per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l’emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo.