<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

11/02/2021 - Versione 2020 delle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale

argomento: News del mese - Economia Aziendale

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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato lo scorso 18 dicembre, la versione 2020 delle “Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate”, la quale sostituirà quella del 14 settembre 2015 e avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio 2021. Tali disposizioni dovranno essere applicate soltanto in quelle realtà in cui il collegio non svolga anche la revisione legale del bilancio. Preliminarmente, il documento analizza le differenti fonti normative che regolano i compiti di collegio sindacale e revisore: il dovere di vigilanza a carico del collegio è stabilito dall’art. 2403 c.c., mentre il compito di esprimere un giudizio sul bilancio da parte del revisore viene prescritto dall’art. 2409-bis c.c. e dall’art. 14 D.lgs. 39/2010. Inoltre, il CNDCEC ha concesso molto spazio al tema dell’indipendenza nella norma 1.4, introducendo alcune novità: in primo luogo, vi è la scomparsa dell’appartenenza ad una rete tra le cause che potrebbero far venire meno l’indipendenza. Potrebbe configurarsi responsabilità soltanto nel caso in cui il sindaco faccia parte di uno studio associato o di una società tra professionisti che esplicano incarichi professionali nei confronti della società in cui si svolge la propria funzione. Nella nuova formulazione delle norme viene anche stabilito che «non rientrano nelle situazioni di incompatibilità quelle relative alla mera condivisione o ripartizione di costi nello svolgimento dell’attività professionale». Ovviamente, come precisato in precedenza, i principi evidenziati valgono per i collegi sindacali a cui non sia stata attribuita la funzione di revisione. La versione 2020 apre anche alla possibilità da parte del sindaco di effettuare prestazioni professionali occasionali nei confronti della società in cui opera a patto che l’attività di vigilanza del collegio su tali fatti non lo veda coinvolto. In ultimo, il sindaco deve valutare se l’unione civile, ovvero il rapporto di stabile convivenza, possa minare la propria indipendenza.