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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 21 gennaio 2021, n. 1216, ha affermato che, nel caso di morte del socio di società di persone, non esiste continuità tra la partecipazione societaria del defunto e la partecipazione dei suoi eredi i quali non conseguono la titolarità della quota di partecipazione che spettava al socio defunto, bensì un credito alla liquidazione del valore di tale quota. Atteso che nelle società di persone prevale l’intuitus personae del singolo socio, gli eredi del socio defunto, per effetto dell’apertura della successione, assumono esclusivamente la posizione di creditori non determinando la trasmissione automatica della quota agli eredi. Nel caso in cui, per accordo con i soci superstiti, gli eredi del socio subentrino in società, rinunciando alla riscossione del credito alla liquidazione della quota di partecipazione del defunto, il subentro ha effetto dalla data in cui è pattuito e non dalla data del decesso del socio defunto.