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Il Ministero dello Sviluppo Economico, nella lettera circolare del 29 gennaio 2021, n. 26890, ha individuato alcune problematiche interpretative delle norme previste dall’art. 6 D.L. 23/2020, sostituito dall’art. 1 comma 266 L. 178/2020, in tema di perdite del capitale. Originariamente, l’art. 6 D.L. 23/2020 prevedeva la non applicazione per gli esercizi chiusi a decorrere dal 9 aprile 2020 e fino al 31 dicembre 2020 degli artt. 2446, comma 2 e 3 c.c., 2447 c.c., 2482-bis, comma 4, 5 e 6 c.c., 2482-ter c.c., 2484, comma 1, n. 4 c.c. e 2545 duocecies c.c. La CCIAA della Romagna osservava come le previsioni della norma citata fossero riferibili al periodo 9 aprile – 31 dicembre 2020 e non all’esercizio cui le perdite si riferivano, con la conseguenza che anche per quelle relative al 2019 vigesse la disapplicazione dell’art. 2482-ter c.c. e della causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1 c.c. Tale interpretazione assoluta della norma comportava la disapplicazione dell’art. 2484, comma 1, n. 4 c.c. anche per le società con capitale sociale completamente perduto non a causa della pandemia. Per tale ragione, veniva richiesto il parere del MISE. Quest’ultimo ha evidenziato, in primo luogo, la sostituzione dell’art. 6 D.L. 23/2020 con l’art. 1, comma 266 L. 178/2020, il quale ha stabilito la non applicabilità delle disposizioni sopra citate per le perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Inoltre, nelle ipotesi ex artt. 2447 c.c. e 2482-ter c.c. l’assemblea convocata senza indugio ha la possibilità di decidere il rinvio della decisione sulle perdite all’assemblea che approva il bilancio 2025, stante, in ogni caso, la non applicabilità della causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, comma 1, n. 4 c.c. Secondo il MISE, la nuova formulazione chiarisce come oggetto della norma siano soltanto le perdite maturate nell’anno 2020, e non quelle relative a esercizi precedenti. Tale disciplina, inoltre, risulta più flessibile rispetto alla precedente poiché lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite al 2025 non sembrerebbe impedire l’applicazione in anticipo delle soluzioni previste dalla legge, anche dopo il rinvio di tali decisioni. In quest’ultimo caso, nonostante l’art. 2485 c.c. prescriva come l’accertamento della causa di scioglimento sia a carico degli amministratori, l’enunciato dell’art. 6 D.L. 23/2020 conforterebbe la necessità di un previo consenso dell’assemblea.