<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/06/2019 - Non rileva il reato di bancarotta fraudolenta documentale se il cessato amministratore non ha occultato le scritture contabili al momento del passaggio delle stesse al nuovo amministratore

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza datata 11 marzo 2019, n. 15988, depositata in data 11 aprile 2019, ha affermato che non è responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale l’amministratore dimissionario di una società a responsabilità limitata – per il periodo successivo alla dismissione della propria carica –, qualora abbia ceduto la totalità delle proprie quote ad un altro soggetto e abbia consegnato la documentazione contabile e sociale al nuovo amministratore. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità dell’amministratore cessato permane solamente nel periodo di durata della propria carica, a meno che lo stesso non abbia occultato le scritture contabili al momento del passaggio al nuovo amministratore, ovvero nel caso in cui venga dimostrata l’ingerenza del vecchio amministratore negli affari sociali anche successivamente alla formale rinuncia alla propria carica, configurandosi – pertanto – quale amministratore di fatto. Inoltre, sottolinea la Corte di Cassazione, resta onere e obbligo del nuovo amministratore verificare la regolare tenuta delle scritture contabili afferenti al periodo precedente e, ove le stesse non siano state tenute regolarmente, provvedere al ripristino della contabilità sociale.