argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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L’Agenzia delle Entrate, con Principio di diritto pubblicato in data 9 febbraio 2021, n. 4, ha stabilito che in caso di concordato preventivo in continuità, con assunzione da parte di un terzo, l’emissione della nota di credito per la parte di IVA falcidiata è ammessa nei confronti del debitore originario dall’intervenuta definitività del decreto di omologa. Al contrario, non è ammessa la nota di variazione nei confronti dell’assuntore: per il credito concordatario il creditore potrà solo presentare istanza di rimborso se a sua volta l’assuntore sarà inadempiente, o in caso di fallimento di questi, in seguito alla data in cui diventa definitivo il progetto di ripartizione finale ad egli riconducibile. La ratio sottesa al principio – non conforme alle pronunce della Corte di Giustizia UE – è che l’assuntore è terzo rispetto al debitore originario; purtroppo il principio comporta molta incertezza sui tempi di recupero dell’IVA non corrisposta dal debitore.