argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 24 settembre 2020, depositata in data 25 gennaio 2021, n. 1457, ha chiarito che la desistenza del creditore istante, che non sia accompagnata da alcun pagamento in suo favore, onde poter essere idonea a non far dichiarare il fallimento, deve essere prodotta al giudice nella fase decisoria. Qualora, al contrario, la rinuncia sia accompagnata dal pagamento del debito, documentato con data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c., può anche essere prodotta in sede di reclamo ed essere utile per la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.