argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 16 novembre 2020, depositata in data 29 gennaio 2021, n. 2153, ha affermato che possono concorrere l’opposizione alla scissione ex art. 2503 comma 2 c.c. e l’azione revocatoria ex artt. 2901 c.c. e 66 l.f., non sussistendo ostacoli derivanti né dalla possibilità di opporsi preventivamente all’efficacia dell’atto di scissione, né dalla previsione di solidarietà – a favore del creditore – per i valori patrimoniali trasferiti, né dall’avvenuta esecuzione dell’ultima iscrizione al registro delle imprese; tale decisione è conforme alla sentenza della Corte di Giustizia UE, nella causa C-394/18, in cui è stato ritenuto che la possibilità di esperire l’azione revocatoria sia compatibile con il diritto dell’Unione Europea. Differenti sono gli obiettivi perseguiti dall’opposizione e dalla revocatoria: l’opposizione del creditore sociale ha natura preventiva, se ne può avvalere solo il creditore con credito sorto anteriormente alla deliberazione e alla stipula dell’atto di scissione ed è diretta ad impedire l’efficacia dell’atto di scissione; l’azione revocatoria ha invece una funzione ripristinatoria e se ne possono avvalere anche i creditori successivi se l’atto sottende un accordo fraudolento.