<p>Il diritto della crisi e dell'insolvenza</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2019 - Il licenziamento in forma orale è inefficace e non è soggetto al regime di decadenza dell’impugnazione stragiudiziale

argomento: News del mese - Diritto del Lavoro

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Con l’ordinanza 11 gennaio 2019 n. 523, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento secondo cui il termine di sessanta giorni, previsto a pena di decadenza dall’art. 6 della Legge n. 604/1966, si applica all’impugnazione di ogni licenziamento per ragioni riconducibili nell’ambito della disciplina dettata dalla citata Legge n. 604 e dalla Legge n. 300/1970, fatta eccezione per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dall’art. 2 della stessa Legge n. 604: in tali ultimi casi, infatti, essendo il licenziamento inefficace, poiché nullo per difetto di un requisito “ad substantiam”, l’unico termine che il lavoratore che intenda agire per far valere tale inefficacia è tenuto a rispettare è quello prescrizionale.