argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
Articoli Correlati: licenziamento - impugnazione stragiudiziale del licenziamento
Con l’ordinanza 11 gennaio 2019 n. 523, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento secondo cui il termine di sessanta giorni, previsto a pena di decadenza dall’art. 6 della Legge n. 604/1966, si applica all’impugnazione di ogni licenziamento per ragioni riconducibili nell’ambito della disciplina dettata dalla citata Legge n. 604 e dalla Legge n. 300/1970, fatta eccezione per le ipotesi di licenziamento non comunicato per iscritto o di cui non siano stati comunicati, parimenti per iscritto, i motivi, sebbene richiesti, come stabilito dall’art. 2 della stessa Legge n. 604: in tali ultimi casi, infatti, essendo il licenziamento inefficace, poiché nullo per difetto di un requisito “ad substantiam”, l’unico termine che il lavoratore che intenda agire per far valere tale inefficacia è tenuto a rispettare è quello prescrizionale.