argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 6 ottobre 2020, depositata in data 30 ottobre 2020, n. 24157, ha ribadito che il decreto ingiuntivo, privo di dichiarazione di esecutività ex art. 647 c.p.c., non può essere opposto alla procedura fallimentare, con la conseguenza che non possono essere ammesse al passivo le spese sostenute per l’iscrizione di un’ipoteca, in conseguenza del titolo esecutivo. Analogamente, il decreto ingiuntivo non è opponibile neppure se l’istanza ex art. 647 c.p.c. sia stata depositata prima della dichiarazione di fallimento, ma la dichiarazione di esecutività sia stata resa successivamente.