argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: accertamento del passivo - sentenza non passata in giudicato - impugnazione da parte del curatore
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 4 novembre 2020, depositata in data 8 febbraio 2021, n. 2949, ha chiarito che, qualora il curatore non proponga o prosegua – ai sensi dell’art. 96, co. 2, n. 3), l.f., il giudizio di impugnazione avverso la sentenza che accerta un credito nei confronti del fallito, pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, il credito deve essere ammesso al passivo senza alcuna eccezione. La sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento è opponibile alla massa dei creditori, ancorché il giudizio di impugnazione sia pendente al momento dell’apertura della procedura concorsuale; la mancata riassunzione della causa da parte del curatore determina l’estinzione del giudizio di appello e il passaggio in giudicato della sentenza ai sensi dell’art. 310, co. 2, c.p.c.