<p>Impresa Società Crisi di Palazzolo Andrea, Visentini Gustavo</p>
Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/03/2019 - Il recesso ad nutum č consentito solo se č maturato il diritto alla pensione

argomento: News del mese - Diritto del Lavoro

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Con l’ordinanza 11 gennaio 2019 n. 521, la Corte di Cassazione ha precisato che dall’art. 4 della Legge n. 108/1990 si desume che, nel lavoro privato, il compimento dell’età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per l’effettiva attribuzione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia da parte del lavoratore comportano unicamente la possibilità di recedere ad nutum dal rapporto di lavoro e, dunque, il venir meno del regime di stabilità ma non l’automatica estinzione del rapporto stesso, per cui, in assenza di un valido atto risolutivo del datore di lavoro, il rapporto prosegue con diritto del lavoratore a percepire le retribuzioni anche successivamente al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Ne consegue che, per la risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età anagrafica del lavoratore, al datore di lavoro è imposto comunque l’obbligo del preavviso.