argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 15 luglio 2020, depositata in data 14 settembre 2020, n. 19007, si è espressa in tema di concordato preventivo, soffermandosi sulla differenza tra i due istituti della revoca e della risoluzione del concordato. Gli istituti in esame differiscono tra loro innanzitutto per i presupposti: la revoca ha luogo nel caso in cui vengano meno le condizioni che avevano consentito l’accesso alla procedura concordataria o vi sia il compimento di atti in frode o non autorizzati; la risoluzione attiene, invece, all’inadempimento degli obblighi concordatari. Ulteriore differenza si ravvisa poi nella fase in cui gli istituti possono avere luogo: la revoca può essere pronunciata solo in un momento antecedente l’omologazione del piano concordatario, mentre la risoluzione – attenendo alla fase esecutiva – può essere dichiarata solamente in presenza di un concordato omologato ed efficace. Conseguentemente – espone la Suprema Corte – è da ritenersi inammissibile la sentenza che dichiari contestualmente la revoca e la risoluzione della procedura concordataria.