argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza 1° luglio 2020, n. 23472, depositata il 27 ottobre 2020, ha affermato che, nel caso in cui il fallimento venga dichiarato in pendenza di un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore in bonis, non vi è in capo al curatore l’obbligo di riassumere il giudizio, in quanto il provvedimento monitorio non è assimilabile ad una sentenza passata in giudicato, ancorché provvisoriamente esecutivo. Pertanto, è da ritenersi inefficace nei confronti del fallimento il decreto ingiuntivo avverso il quale è, al momento della dichiarazione di fallimento, pendente un giudizio di opposizione.