Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

01/03/2021 - Illegittima la legge regionale che estende l’ambito soggettivo di applicazione della liquidazione coatta amministrativa

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte Costituzionale, con Sentenza del 26 gennaio 2021, depositata in data 17 febbraio 2021, n. 22, ha dichiarato l’illegittimità, per violazione dell’art. 117, co. 2, lett. l), Cost., dell’art. 1 della legge 47/2019 della Regione Calabria, che, introducendo l’art. 6-bis della legge regionale 24/2013, ha previsto l’assoggettabilità del Consorzio per lo Sviluppo delle Attività Produttive (CORAP) alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. A norma dell’art. 2, co. 1, l.f., l’individuazione delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa è demandata alla legge (statale): in particolare, la procedura di liquidazione coatta amministrativa si configura come una procedura concorsuale di carattere speciale, la cui applicazione esige un’apposita previsione di legge (statale). La Corte Costituzionale conclude rilevando, tuttavia, come l’odierno assetto normativo sia carente di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale.