argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: bancarotta - reati tributari - amministratore di fatto
La Corte di Cassazione, con Sentenza del 20 ottobre 2020, depositata in data 1° febbraio 2021, n. 3772, ha stabilito che l’amministratore di fatto di una società dichiarata fallita può essere pacificamente chiamato a rispondere delle fattispecie di bancarotta e dei reati tributari. Tale decisione è allineata all’orientamento costante della Suprema Corte, che riconosce la responsabilità dell’amministratore di fatto, privilegiando il dato funzionale dell’attività in concreto svolta, rispetto a quello meramente formale dell’investitura. L’amministratore di fatto, si precisa, risponde a titolo autonomo con riferimento alle concrete funzioni esercitate e quale diretto destinatario della norma incriminatrice, sicché egli è gravato dell’intera gamma dei doveri ai quali è soggetto l’amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili.