argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 2 febbraio 2021, ha statuito la non applicabilità ai pagamenti eseguiti in pendenza di concordato preventivo (poi sfociato in fallimento) della norma di cui all’art. 44 l.f., non potendosi estendere ai suddetti pagamenti il principio di consecuzione delle procedure codificato dall’art. 169 l.f. L’art. 44 l.f., infatti, sanziona con l’inefficacia i pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, in ragione dell’intervenuto spossessamento. La norma in parola non può trovare applicazione nel concordato preventivo, nel quale non ha luogo lo spossessamento, ma sono solo previste limitazioni alla gestione dell’impresa, come la necessità di conseguire preventivamente l’autorizzazione giudiziale per il compimento di atti di straordinaria amministrazione.