argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Milano, con Ordinanza del 26 gennaio 2021, ha giudicato sufficiente per poter regolarmente partecipare ad un’asta nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare la copia anche non autentica della procura rilasciata da un offerente al proprio Avvocato affinché questi lo rappresentasse per persona da nominare. La procura notarile, infatti, non era stata rilasciata in originale e nemmeno in formato P7M bensì in copia semplice, cosicché il professionista delegato non era stato in grado di verificarne la conformità all’originale. Il Tribunale ha ritenuto la sufficienza della fotocopia in quanto non espressamente disconosciuta e così in applicazione del principio di cui all’art. 2719 c.c. Di conseguenza ha revocato l’aggiudicazione ed ha ordinato la nuova celebrazione dell’asta. L’ordinanza, tuttavia, non ha motivato l’applicazione del citato art. 2719 c.c. nell’ambito di una procedura esecutiva, nella quale, a differenza di quanto accade nel giudizio di cognizione, non esiste una controparte legittimata a disconoscere la copia di un documento.