argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 13 gennaio 2021, n. 365, ha affermato che in presenza di un conto corrente cointestato, nell’ipotesi in cui solamente un correntista abbia sottoscritto l’investimento, lo stesso ha la facoltà di richiedere il risarcimento dell’intero danno subito. La Suprema Corte ha sottolineato che l’art. 1854 c.c. prevede la solidarietà attiva e passiva quanto al saldo del conto corrente; nel caso de quo, invece, l’azione aveva ad oggetto la responsabilità della banca intermediaria per violazione degli obblighi informativi. Tale azione differisce dalla pretesa relativa al saldo del conto corrente e pertanto non è soggetta alla disciplina di cui all’art. 1854 c.c. La legittimazione all’esercizio della stessa trova base nel principio secondo cui legittimato all’azione di responsabilità è il soggetto danneggiato, pertanto nel caso di sottoscrizione di un contratto di finanziamento, il soggetto che lo ha sottoscritto.