argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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Il Tribunale di Torino, con Sentenza dell’8 gennaio 2021, depositata in data 6 febbraio 2021, n. 24837, è intervenuto in materia di prescrizione, stabilendo che la natura – solutoria o ripristinatoria – di una rimessa in conto corrente è da valutarsi a partire dal c.d. saldo banca, anziché dal saldo “depurato” delle competenze indebite. In particolare, la disponibilità idonea ad impedire lo spostamento patrimoniale consiste nella concreta conservazione del potere di disporre di una somma di denaro e non può che essere verificata sulla base della situazione dichiarata esistente al tempo in cui il versamento è eseguito e non all’esito della declaratoria di nullità.