argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza depositata in data 15 febbraio 2021, n. 3858, ha ricordato che, in caso di rimessa ripristinatoria, è esclusa l’imputazione a interessi ex art. 1194, co. 2 c.c., giacché manca il presupposto del pagamento e gli interessi non risultano immediatamente esigibili. Al proposito, la Suprema Corte ha precisato che l’immediata esigibilità degli interessi sulle partite intra-fido non può derivare dalla semplice chiusura trimestrale del conto corrente.