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L’INPS, con Circolare del 22 febbraio 2021, n. 33, ha fornito le istruzioni operative e contabili per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo per l’occupazione in aree svantaggiate (c.d. Decontribuzione Sud) di cui all’art. 1, co. da 161 a 168, Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, oggetto della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 di autorizzazione da parte della Commissione europea. La disposizione, nell’estendere l’esonero sino al 31 dicembre 2029, prevede altresì una diversa modulazione dell’intensità della misura. In particolare, la percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari al 30% fino al 31 dicembre 2025; al 20% per gli anni 2026 e 2027; al 10% per gli anni 2028 e 2029. Le regioni che rientrano nel beneficio sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.