argomento: News del mese - Diritto del Lavoro
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L’INPS, con Messaggio del 23 febbraio 2021, n. 769, intervenendo sui trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021, ha fornito i chiarimenti sui criteri di accesso ai trattamenti di assegno ordinario erogati dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali, soffermandosi sulla differenza tra le domande proposte da datori di lavoro che non hanno precedentemente richiesto l’accesso all’assegno ordinario e coloro che invece hanno già fatto richiesta in base ai vari provvedimenti inerenti l’emergenza Covid-19. In particolare, con riferimento al requisito “occupazione” dei datori di lavoro richiedenti le prestazioni (media superiore ai 5 addetti nel semestre precedente), per le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS) nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali che prevedono tale requisito, l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione.