argomento: News del mese - Diritto Tributario
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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta ad interpello pubblicata in data 15 febbraio 2021, n. 106, ha affermato che la revoca dell’atto di trust che prevede, quale beneficiario dei beni, lo stesso disponente, non comportando alcun trasferimento di beni, non integra il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni. L’ente, rinviando alla disciplina dell’art. 2 commi 47-53 del DL 262/2006, precisa che l’assenza di un trasferimento intersoggettivo preclude l’applicazione dell’imposta per carenza dell’elemento oggettivo del “passaggio” di ricchezza. Tale risposta si pone in linea con la pronuncia della Corte di cassazione 29 maggio 2020 n. 10256 e con la giurisprudenza di merito in materia che ha ritenuto che l’atto di revoca del trust sia estraneo all’imposta su successioni e donazioni e sconti l’imposta di registro fissa.