argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Corte di Cassazione, con Sentenza depositata in data 16 febbraio 2021, n. 3986, ha stabilito che il fatto che il legislatore del 2006, intervenendo sull’art. 73 del t.u.i.r., abbia riconosciuto, sia pur a talune condizioni, la soggettività passiva IRES del trust non implica che al trust possa essere riconosciuta una soggettività assoluta ai fini dell’imposizione diretta, né, tantomeno, che al trust possa riconoscersi la capacità generalizzata di essere soggetto passivo anche di altri tributi. La Corte afferma poi che, nella genesi del trust, è importante distinguere l’atto di istituzione (con cui il disponente manifesta la volontà di istituire il trust) dall’atto di dotazione (con cui il disponente trasferisce, a titolo gratuito, i beni in trust al trustee) in quanto in due atti, seppur collegati, sono distinti. L’atto istitutivo, rilevano i giudici di legittimità, non è un contratto ma un atto unilaterale formato esclusivamente dal disponente tal che l’obbligo di corrispondere le imposte ipotecarie e catastali grava solo su quest’ultimo.