Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

01/03/2021 - Soggetto a tassa fissa l’atto con cui tutti i beneficiari rinunciano al trust

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 30 marzo 2021, n. 8719, ha accolto il ricorso di un notaio a cui l’amministrazione finanziaria richiedeva il versamento delle imposte proporzionali, a seguito di rinunzia di tutti i beneficiari del trust. La Suprema Corte, nella motivazione con cui ha accolto il ricorso del Notaio, ha passato in rassegna la normativa di riferimento e gli orientamenti che, in materia, vanno sempre più consolidandosi ed ha affermato, con riguardo al caso di specie, che - con il verificarsi di una vicenda giuridica diretta a far anticipatamente terminare il trust -viene meno la stessa fattispecie impositiva, perché non essendovi più nessuna potenzialità di arricchimento gratuito da parte del soggetto terzo, non potrà manifestarsi la specifica capacità contributiva oggetto del tributo. Secondo la Suprema Corte infatti, per un verso, si determina il mancato perfezionamento del presupposto d’imposta (che nasce con l’istituzione del vincolo e si completa con la o le attribuzioni beneficiarie), per altro verso, la “retrocessione” dei beni segregati, è solo un effetto automatico del trust, in nessun modo rilevante ai fini impositivi, perché mero riflesso di quella sopravvenuta inadeguatezza del “vincolo di destinazione” diretto a realizzare l’arricchimento (in prospettiva o attuale) del beneficiario. Si tratta di operazione negoziale che non si sostanzia in alcun trasferimento di ricchezza in favore del disponente.