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La Corte di Cassazione, con Sentenza dell’11 ottobre 2018, n. 5657, depositata in data 26 febbraio 2019, ha affermato che, nel caso in cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – iniziato prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 181, comma 1, c.p.c. – sia stato cancellato dal ruolo a causa dell’inattività delle parti, il decreto ingiuntivo reso parzialmente esecutivo è inopponibile al fallimento se non vi è una apposita ordinanza emessa dal giudice che dichiari l’avvenuta estinzione del giudizio stesso. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha affermato che il giudizio di opposizione non poteva essere estinto d’ufficio in quanto instaurato anteriormente alla modifica, avvenuta in data 25 giugno 2008, degli artt. 181, comma 1, e 307, comma 4, c.p.c., i quali prevedono invero l’estinzione d’ufficio dei giudizi di opposizione instaurati a decorre dal 25 giugno 2008, non necessitando, pertanto, di apposita ordinanza di estinzione. Conseguentemente, non essendo il decreto ingiuntivo passato in giudicato ed essendo sprovvisto del decreto di esecutorietà ex art. 654, comma 1, c.p.c., lo stesso è inopponibile al fallimento.