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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 8 febbraio 2021, n. 4781, nell’ambito di un procedimento per trasporto non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, con riferimento al regime cui devono essere sottoposte terre e rocce da scavo ha precisato che non si può ravvisare alcuna violazione di delega né alcuna illegittimità nella disciplina del D.P.R. 120/2017 «che, quale fonte secondaria delegata, si limita a precisare – in modo certamente funzionale ai criteri di determinatezza richiesti in sede penale – in quali casi le terre e rocce da scavo, materiale oggettivamente qualificabile come rifiuto nei casi in cui, come pacificamente avvenuto nella specie, il detentore abbia l’obbligo di disfarsene, possano eccezionalmente essere considerati quale sottoprodotto». In particolare, specifica la Corte contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, la previsione contenuta nell’art. 4 del D.P.R. – secondo cui, per poter queste essere considerate sottoprodotti, le terre e rocce da scavo devono, tra l’altro, essere gestite in modo conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all’art. 9 o della dichiarazione di cui all’art. 21 – non è stata ex novo illegittimamente introdotta in assenza di delega ma era già contenuta nella previgente disciplina (artt. 4 e 5 DM 161/2012), emanata in aderenza alla normativa di matrice euro unitaria.